L'ingresso e la permanenza in territorio sono consentiti allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente.
2. Ai fini dell'ingresso e della permanenza in territorio, lo straniero proveniente da Stato non aderente all'Accordo di Schengen deve essere in possesso, se richiesto, di visto in corso di validità per l'ingresso, il transito o la permanenza in Stato facente parte dello spazio Schengen. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 11, che devono essere muniti di tale visto all'atto della concessione del permesso di soggiorno......
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere:
a) stagionale con validità massima di 11 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente;
b) temporaneo con validità massima di 11 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente;
c) speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, con validità non superiore alla durata del contratto di lavoro e comunque non superiore a 11 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente.......
Ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, lo straniero deve produrre alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri in copia conforme la dichiarazione del datore di lavoro di cui all'articolo 12 ed il nulla osta lavorativo
Art.12
(Nulla osta al lavoro per lavoratori migranti subordinati)
1. Ai fini del rilascio del nulla-osta lavorativo per lavoratore subordinato migrante, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di avviamento al lavoro, il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Ufficio del Lavoro dichiarazione contenente:
a) garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio adeguato per il lavoratore;
b) informazioni relative alle mansioni cui sarà adibito il lavoratore straniero ed impegno da parte del datore di lavoro di comunicare ogni variazione concernente il rapporto lavorativo, comunque nell'ambito delle tipologie lavorative di cui all'articolo 19;
c) garanzia da parte del datore di lavoro del pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel paese di appartenenza del lavoratore.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente è effettuata su appositi moduli disponibili presso gli sportelli dell'Ufficio del Lavoro e dovrà essere resa personalmente dall’interessato alla presenza di un funzionario del suddetto Ufficio.
3. Il rilascio del nulla-osta lavorativo per lavoratore migrante avviene da parte dei competenti Organi ed Uffici pubblici nel rispetto delle disposizioni del decreto delegato di cui all'articolo 19.
4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen dovranno essere muniti di visti di transito in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall’Accordo Schengen. Tale disposizione vale per tutti i tipi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro disciplinati dalla presente legge, incluso quello di cui all'articolo che precede.
Art.13
Art.13
(Permesso di soggiorno ordinario)
1. Il permesso di soggiorno ordinario può essere concesso allo straniero per esigenze di ricongiungimento familiare e la durata è legata alla durata della residenza del primo soggetto della famiglia a favore del quale è stata rilasciata.
2. Lo straniero residente o in possesso, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, di permesso di soggiorno continuativo per motivi di lavoro, può richiedere il rilascio di permesso di soggiorno ordinario per i seguenti famigliari:
a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;
c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, a causa di disabilità e per motivi di studio.
3. Il permesso di soggiorno ordinario può inoltre essere rilasciato a persona convivente more uxorio con cittadino o straniero residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica, a seguito della nascita di figlio riconosciuto da entrambi. Gli interessati non devono essere coniugati ovvero, in caso di coniugio, devono aver ottenuto la separazione giudiziale. La richiesta di permesso di soggiorno deve essere sottoscritta anche dal convivente more uxorio residente in Repubblica.
4. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;
b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito minimo sarà indicato annualmente nel decreto delegato di cui all’articolo 19.
5. La durata del permesso di soggiorno ordinario è di un anno rinnovabile alla scadenza.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza per almeno 5 anni, salvo che dal matrimonio sia nata prole.
7. Il permesso di soggiorno ordinario rilasciato allo straniero rientrante nelle categorie di cui ai superiori commi 2, lettere a), b) e c) e 3 consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.
8. Qualora gli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno ordinario non siano coperti per il rischio malattia, infortunio e maternità, essi sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa valida nel territorio della Repubblica con le caratteristiche che saranno determinate nel Regolamento di attuazione di cui all’articolo 36.
devi cercare la legge LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 (san marino naturalmente)
http://www.consigliograndeegenerale.sm/ ... 02081.htmlnon so' perchè ma con firefox o esplorer non riesco ad aprirla ma con altro slimbrowser
poi per la sua applicazione mi auguro sia piu' precisa che in Italia
