ciao per quello che ricordo..comincio ad arrugginirmi
il ricongiungimento non è possibile farlo con il familiare in italia.
ragiono un po' ad alta voce:
voi non siete sposati,quindi il suo caso verrà trattato per cittadina straniera e non per familiare di cittadino italiano/UE
se il familiare che si vuol ricongiungere è i italia si deve fare la coesione(ti avverto che anche se si hanno tutte le carte in regola si deve combattere)
ecco una definizione di coesione familiare
La coesione familiare
La coesione familiare con un cittadino straniero avviene quando il parente si trova in Italia.
Presuppone i medesimi requisiti di parentela, reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento, con l’onere aggiuntivo di presentare in Italia i documenti attestanti il legame di parentela in virtù del quale si chiede la coesione, documenti che devono essere tradotti e legalizzati presso l’autorità consolare italiana nel proprio paese di provenienza:
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i requisiti di parentela, reddito e alloggio
sono i medesimi che vengono richiesti per il ricongiungimento familiare;• mentre per il ricongiungimento familiare i documenti che dimostrano il legame di parentela si presentano, insieme al nulla osta al ricongiungimento, direttamente presso le autorità diplomatiche italiane del paese di provenienza del parente da ricongiungere, per la coesione è necessario che detti documenti vengano tradotti e legalizzati presso l'autorità consolare italiano nel paese di provenienza, spediti in Italia e presentati all’atto della richiesta della coesione familiare;
• mentre per il ricongiungimento familiare e per la coesione con cittadini italiani o comunitari, la domanda va presentata alla Questura attraverso una prenotazione presso il Cinformi o presso gli Sportelli periferici, per la coesione con cittadini stranieri è necessario utilizzare il meccanismo postale (con la dicitura “conversione”);
• il familiare che richiede la coesione deve disporre di un permesso di soggiorno italiano che non sia scaduto da più di un anno;
• in caso di matrimonio in Italia è necessario che il coniuge che richiede la coesione familiare sia già titolare di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno;
• se si convive con un parente italiano entro il II grado, si può richiedere la coesione familiare con cittadino italiano: servono solo una autocertificazione di convivenza da parte dell’italiano e il certificato, tradotto e legalizzato presso il consolato italiano del paese di provenienza, che dimostrino il legame di parentela;
• la coesione ha le medesime modalità di ricorso al Giudice del Tribunale ordinario previste per il ricongiungimento familiare.
a. Chi può chiedere il ricongiungimento
Può richiedere il ricongiungimento familiare:
• il cittadino straniero titolare di Permesso di soggiorno CE o di titolo di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per famiglia.
• il cittadino italiano residente in Italia;
• il cittadino comunitario residente in Italia.
b. Chi può essere ricongiunto
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
• coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
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figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
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figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;• genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Se i presupposti per il ricongiungimento non possono essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un’autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull’autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni (ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200) sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati.