di Forrest Gump il domenica 28 dicembre 2008, 17:04
Le norme da applicare sono quelle ucraine, perchè sia madre, sia padre, sia il figlio minore sono di nazionalità ucraina.
Ne consegue che l'eventuale avvocato da consultare deve necessariamente essere ucraino.
Prima di prendere l'abilitazione, ho fatto due anni di praticantato presso uno studio legale e ricordo che, in tema di tutela dei minori, le norme di molti paesi sono simili.
Le norme italiane prevedono, in caso di latitanza o di non assenso di uno dei genitori, il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Giudice Tutelare.
Il ricorso deve essere redatto da un avvocato munito di procura rilasciata dal coniuge istante e deve contenere le motivazioni e le ragioni della richiesta.
Il coniuge che non ha, voluto o potuto, prestare il consenso sua sponte, deve essere convocato davanti al Giudice previa notifica del ricorso stesso e del decreto di fissazione di udienza ed ha diritto a nominare un suo difensore di fiducia che depositerà un controricorso.
Il giorno dell'udienza, il Giudice tutelare,verificata la regolarità delle notifiche ed alla presenza del P.M. (necessaria ogni qualvolta si tratti di diritti di minori) ascolta i coniugi e, letto ricorso e controricorso, emette il provvedimento di autorizzazione o di diniego.
La procedura è identica nel caso in cui uno dei genitori voglia rinnovare il passaporto scaduto ed il coniuge separato o l'ex coinge divorziato gli nega il consenso.
Il moralista impegnato a predicare le virtù, difficilmente troverà il tempo per praticarle.