Ragazza alla pari dall'Ucraina?

Visto di ingresso per l'Italia

Moderatore: pianoscarano

Ragazza alla pari dall'Ucraina?

Messaggiodi Nico 63 il sabato 6 novembre 2010, 11:36

Salve a tutti, apro un nuovo post perchè non sono riuscito a trovarne uno attinente già aperto (se c'è chiedo scusa!). La domanda è la seguente: è possibile far arrivare una ragazza dall'Ucraina come ragazza alla pari? Premetto che la ragazza avrebbe i requisiti che normalmente vengono richiesti per il visto turistico: casa di proprietà, lavoro. Nel caso fosse possibile che tipo di visto andrebbe richiesto? Credo che purtroppo si debba comunque seguire la procedura tramite flussi, comunque ringrazio chiunque possa indicarmi una soluzione migliore . Saluti
Avatar utente
Nico 63
TURISTA
TURISTA
 
Messaggi: 9
Iscritto il: venerdì 22 maggio 2009, 11:38
Residenza: Prato
Anti-spam: 56


Re: Ragazza alla pari dall'Ucraina?

Messaggiodi peterthegreat il sabato 6 novembre 2010, 13:08

(Ingresso per lavoro in casi particolari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attivita' retribuita di ricerca presso universita', istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari".

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
Se mala cupidigia altro vi grida,
uomini siate, e non pecore matte,
sì che 'l Giudeo di voi tra voi non rida!
(Paradiso Canto V, 80)
Avatar utente
peterthegreat
MASTER
MASTER
 
Messaggi: 1997
Iscritto il: martedì 29 gennaio 2008, 17:11
Località: Savona (Ita) Сумы (Российская Федерация)
Residenza: Savona
Anti-spam: 56

Re: Ragazza alla pari dall'Ucraina?

Messaggiodi Nico 63 il domenica 7 novembre 2010, 14:21

Grazie mille per la risposta esauriente e tempestiva.Vedremo quello che possiamo fare e vi farò sapere. Saluti a tutti ed in particolare a Peterthegreat.
Avatar utente
Nico 63
TURISTA
TURISTA
 
Messaggi: 9
Iscritto il: venerdì 22 maggio 2009, 11:38
Residenza: Prato
Anti-spam: 56

Re: Ragazza alla pari dall'Ucraina?

Messaggiodi milano75 il martedì 14 dicembre 2010, 23:57

Ciao Nico 63, hai qualche aggiornamento? Sto provando anch'io di fare arrivare una ragazza alle pari Ucraina ma ho sentito oggi la Direzione Provinciale del Lavoro qui a Milano e mi hanno detto che devo farlo con i flussi in 2011. Grazie per qualsiasi aiuto.
Avatar utente
milano75
TURISTA
TURISTA
 
Messaggi: 1
Iscritto il: martedì 14 dicembre 2010, 13:40
Residenza: Milano
Anti-spam: 56

Re: Ragazza alla pari dall'Ucraina?

Messaggiodi uvdonbairo il mercoledì 15 dicembre 2010, 11:40

Non è assolutamente possibile avere "ragazze alla pari" dall'Ucraina.
Avatar utente
uvdonbairo
Admin
Admin
 
Messaggi: 3347
Iscritto il: martedì 29 agosto 2006, 13:02
Località: Lucca
Residenza: Lucca
Anti-spam: 56

Re: Ragazza alla pari dall'Ucraina?

Messaggiodi vittorio_guido il mercoledì 15 dicembre 2010, 14:09

Ma state scherzando?
Soltanto gli stupidi non sbagliano mai.....
Avatar utente
vittorio_guido
MASTER
MASTER
 
Messaggi: 548
Iscritto il: domenica 7 febbraio 2010, 21:09
Residenza: viareggio (Odessa vacanza)
Anti-spam: 56

Re: Ragazza alla pari dall'Ucraina?

Messaggiodi andrey il venerdì 17 dicembre 2010, 9:47

confermo anche io,che tra Ucraina e Italia non ci sono accordi per ragazze alla pari.

tranne ingressi con flussi o chiamate con le aperture a tempo previa pressentazione di un programma di formazione ecc..da parte del datore di lavoro all'uscita delle quote che sono una cosa diversa dai flussi annuali stagionali e non
peterthegreat ha scritto:r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari".


comunque ci sono agenzie specifiche sparse un po' in tutta italia che si occupano della cosa per gli aventi diritto
mai avuto esperienze in merito
ANDREY
«La libertà è un dovere, prima che un diritto è un dovere.» O.F.
SLAVA UCRAINI
http://www.youtube.com/watch?v=ourRTsAo ... re=related
Avatar utente
andrey
ESPERTO
ESPERTO
 
Messaggi: 1012
Iscritto il: lunedì 7 maggio 2007, 6:59
Residenza: firenze,lviv(vacanze)
Anti-spam: 56

Re: Ragazza alla pari dall'Ucraina?

Messaggiodi chesfizio il mercoledì 12 gennaio 2011, 14:40

Ciao a tutti,
io invece dico che è possibile, al di fuori dei flussi, e senza accordi internazionali per l'Ucraina, nel senso che l'accordo internazionale deve essere in vigore "per l'Italia" e non per l'Ucraina, come recita la normativa.
Attendo notizie dagli amici del forum che ci stanno provando.

Ciao
Avatar utente
chesfizio
TURISTA
TURISTA
 
Messaggi: 7
Iscritto il: lunedì 24 agosto 2009, 16:42
Residenza: Milano
Anti-spam: 56

Re: Ragazza alla pari dall'Ucraina?

Messaggiodi andrey il giovedì 13 gennaio 2011, 10:06

per quanto riguarda l'Ucraina tranne qualche caso che non mi è stato documentato,di ragazza au pair per 3 mesi(vedi sotto),credo sia consigliabile tipi di visto già conosciuti e con non poche problematiche di ottenimento.
per quanto ulterio info sull'art 27 TU

Il riferimento è all'art. 27 comma 1 lett. r del t.u. dlgs 286/98:

dlgs 286/98
Art. 27
Ingresso per lavoro in casi particolari
.......................................................................................
r. persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

Nel regolamento leggiamo:

Dpr 394/99
Art. 40
Casi particolari di ingresso per lavoro
.....................................................................
21. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro é rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi.

Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

qui una non so' quanto aggiornata info

http://www.comune.torino.it/infogio/sch ... italia.pdf
qui se inserisci per l'Ucraina vacanze lavoro,puoi leggere la risposta.
http://www.esteri.it/visti/home.asp
questa è un altra alternativa extra flussi:
Progetti di tirocini formativi e di orientamento per stranieri non appartenenti all’U.E. – Apposizione del visto (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.03.2006)

Soggetti beneficiari

Cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea e residenti all’estero (art. 8 D.M. 142 del 25 marzo 1998)

Soggetti ospitanti

Datori di lavoro pubblici e privati disponibili ed interessati ad attivare tirocini formativi in convenzione con Enti (soggetti promotori) che, per legge, possono promuovere tali iniziative.

Durata dei tirocini

La durata massima è di 24 mesi (art. 44-bis del D.P.R. 394/99 e succ. mod.) e le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi della durata indicata.

BEN VENGANO NUOVE INFO IN MERITO
ANDREY
«La libertà è un dovere, prima che un diritto è un dovere.» O.F.
SLAVA UCRAINI
http://www.youtube.com/watch?v=ourRTsAo ... re=related
Avatar utente
andrey
ESPERTO
ESPERTO
 
Messaggi: 1012
Iscritto il: lunedì 7 maggio 2007, 6:59
Residenza: firenze,lviv(vacanze)
Anti-spam: 56

Re: Ragazza alla pari dall'Ucraina?

Messaggiodi chesfizio il giovedì 20 gennaio 2011, 11:49

andrey ha scritto:
Nel regolamento leggiamo:

Dpr 394/99
Art. 40
Casi particolari di ingresso per lavoro
.....................................................................
21. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro é rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi.

Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.



Attenzione Andrey, il testo in grassetto riportato nel tuo messaggio può essere fuorviante: esso non significa che le ragazze alla pari possono stare in Italia solo 3 mesi, ma soltanto che il nulla osta al lavoro dura tre mesi, cioè entro 3 mesi si deve iniziare a lavorare. Il permesso di soggiorno invece ha la durata pari a quella del contratto di lavoro alla pari, con un massimo di un anno rinnovabile una sola volta.

Ciao!
Avatar utente
chesfizio
TURISTA
TURISTA
 
Messaggi: 7
Iscritto il: lunedì 24 agosto 2009, 16:42
Residenza: Milano
Anti-spam: 56

Re: Ragazza alla pari dall'Ucraina?

Messaggiodi andrey il giovedì 20 gennaio 2011, 18:58

non avendo esperienza diretta in merito cito solo fonti legislative e regolamenti che posso conoscere.
Tralasciando su come vengono applicate e molto più spesso non applicate le normative in materia di immigrazione.

Sulla carta confermo,tranne smentita di qualche esperienza vissuta quanto scritto sopra
ovvero i paesi che hanno un accordo in merito au pair o vacanze lavoro sono

Ai cittadini di quegli Stati che hanno stipulato l'accordo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari del 24/11/1969, ratificato dall'Italia con legge n.304 del 18/05/1973: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldovia, Norvegia, Spagna e Svizzera. (Aggiornamento lista Stati: 17 novembre 2010).
Per verificare l'adesione successiva di altri Stati consultare la pagina:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commu ... 009&CL=ITA

Il nullaosta al lavoro è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi internazionali ratificati dall’Italia. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, non può avere durata superiore a tre mesi.

Il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro, salvo il caso del visto per vacanze – lavoro che può avere una durata diversa.


se ci sono indicazioni diverse ben vengano
ANDREY
«La libertà è un dovere, prima che un diritto è un dovere.» O.F.
SLAVA UCRAINI
http://www.youtube.com/watch?v=ourRTsAo ... re=related
Avatar utente
andrey
ESPERTO
ESPERTO
 
Messaggi: 1012
Iscritto il: lunedì 7 maggio 2007, 6:59
Residenza: firenze,lviv(vacanze)
Anti-spam: 56


Torna a Visto di ingresso





Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti