Per lo straniero che arriva in Italia

Visto di ingresso per l'Italia

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Per lo straniero che arriva in Italia

Messaggiodi uvdonbairo il giovedì 12 giugno 2008, 17:31

Ogni straniero che entri legalmente in Italia - esente da obbligo di visto ovvero soggetto a visto – dovrà obbligatoriamente attenersi al rispetto delle norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia, presentandosi entro 8 (otto) giorni dall’ingresso nel Territorio Nazionale presso la Questura territorialmente competente, e richiedendo – come previsto dall’art. 5 del T.U. 286/1998 – il permesso di soggiorno.

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

E’ il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul Territorio Nazionale.

Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per soggiorno di lunga durata, fatta salva un’eventuale limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validità, di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli Stati Schengen.


Lo straniero resta tuttavia obbligato a dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso. (visti turistici di breve durata)

(fonte Ministero degli Affari Esteri)
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