Allora per quel che concerne il termine dei 300 giorni dal divorzio che la donna deve rispettare prima di poter contrarre un nuovo matrimonio posso dirti che esistono delle eccezioni.
La regola, prevista dall'art. 89 c.c. (per escludere gravidanze in corso derivanti dal precedente matrimonio) è, per ovvi motivi, decisamente arcaica, ma per fortuna sono previste deroghe: divorzio conseguente a separazione legale (triennale), a mancata consumazione del matrimonio o ad impotenza anche solo generandi di uno dei coniugi.
Al di fuori di questi casi il Tribunale (sentito il PM) può autorizzare il nuovo matrimonio (anche prima dei 300 giorni) quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tu purtroppo non credo possa avvalerti della deroga classica, in quanto non credo che il divorzio in UA presupponga una separazione legale triennale (mi pare non esista neanche la separazione).
Quanto al problema del riconoscimento da parte dell'ordinamento UA del matrimonio contratto in Italia, devi informarti se esiste un automatismo (come avviene in pratica al contrario) o se occorre seguire una particolare procedura.
Saluti.
Luca




