di andbod il venerdì 12 marzo 2010, 7:18
Oltre al discorso del lavoro, consiglio alla tua amica di informarsi molto bene sulla tipologia del visto in suo possesso.
Purtroppo ho esperienza diretta di persone deportate (con tutte le conseguenze del caso) perche' sul visto veniva indicata una finestra temporale di 6 mesi o 1 anno e come durata 90 giorni, convinte dopo 89 giorni bastasse ritornare in Ucraina per poi rientrare nel territorio Schengen.
Attenzione perche' non e' cosi : solo i visti nazionali (ricongiungimento/lavoro/studio) consentono di permanere nel territorio dello Stato Schengen che li ha emessi per un periodo superiore ai 90 giorni ogni 180. Questa non e' una regola solo Schengen ma una precisa disposizione che interessa tutte le nazioni aderenti all'organizzazione mondiale del commercio (WTO).
Anche volendo prendere in considerazione la recentissima direttiva Europea (che io sappia non ancora pubblicata) che equipara i visti nazionali D/D+C ad un visto Schengen di lunga durata, la permanenza massima nel territorio di uno Stato diverso rispetto a quello che ha emesso il visto sara' pari a 90 giorni ogni 180 (ad esempio con un visto nazionale D Polacco un cittadino extra-UE potra' permanere in Italia fino a 90 giorni, dopo dovra' ottenere un permesso di soggiorno, se avente titolo, o un visto nazionale Italiano oppure uscire dallo "spazio comune" per un periodo di almeno 90 giorni prima di potervi rientrare).
Siccome hai scritto che il visto le e' stato emesso da uno Stato terzo (non l'Italia) la tua amica in ogni caso non puo' permanere per piu' di 90 giorni (ogni 180) nel territorio Italiano, pena il ritrovarsi in una situazione di clandestinita'.