Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Visto di ingresso per l'Italia

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Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi Max69 il sabato 6 febbraio 2010, 11:38

Buongiorno a tutti.
Ho dato un'occhiata nelle varie sezioni del forum, ma non ho trovato nulla, visto che la mia domanda è un po' perticolare e molto specifica.
La mia compagna (ucraina) è da alcuni anni cittadina italiana. Di solito è lei che va in Ucraina a trovare i figli avuti da un matrimonio con un ucraino (da cui è divorziata). La prossima estate, però, sua figlia (studentessa e maggiorenne) vorrebbe venire un paio di settimane. Visto che la ragazza si è informata e le hanno detto che sicuramente la domanda verrà respinta (!?!?!), volevo chiedere se, oltre ai documenti necessari e alla lettera di invito della madre che, ripeto, è cittadina italiana, ci sono altri documenti da preparare per fare in modo che non venga rifiutato il visto e che poi il rifiuto resti segnato? La ragazza và all'università (con borsa di studio) e vive in una casa di proprietà sua e del fratello e verrebbe solo per un breve peridodo di vacanza. Ci è stato anche suggerito che sarebbe meglio che la madre vada in Ucraina e che poi tornino indietro assieme e che la ragazza abbia già il biglietto per il rientro. In questo secondo caso con i documenti a posto (compreso l'Apostille) la procedura sarebbe più semplice e sicura?
Spero che la domanda sia nella sezione giusta del forum.
Grazie a tutti delle risposte.
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Re: Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi peterthegreat il sabato 6 febbraio 2010, 13:23

Ciao,
Dai un'occhiata a questo se ti puo' essere utile:

RICONGIUGIMENTO DEI PARENTI DI CITTADINO ITALIANI:

Entrata e permanenza nel territorio dello stato per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini italiani/comunitari

Le leggi:

Le attuali leggi in materia d’immigrazione (legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 e successive modifiche), meglio nota come Bossi-Fini che modifica la legge Turco-Napolitano (D.Lgs. 286/98 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139), stabiliscono puntualmente le regole ed i procedimenti necessari a tutti i cittadini di paesi terzi per l’entrata e la permanenza nel territorio dello Stato italiano.

Le leggi citate impongono gravi limitazioni all’ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato italiano per tutti i familiari di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nello stesso; ad esempio, non è consentito il ricongiungimento del cittadino di paese terzo con i propri genitori che non abbiano compiuto i 65 anni e con altri figli residenti nel paese d’origine; non è consentito il ricongiungimento del cittadino di paese terzo con i propri figli se di maggiore età, etc. .

Le stesse limitazioni non trovano invece applicazione nel caso di cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini italiani/comunitari, come si evince dai seguenti decreti:

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 1 (Ambito di applicazione), comma 2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 28 (Diritto all'unita' familiare), [color=#FF0040]comma 2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.[/color]

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari), comma 4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, e' rilasciata una carta di soggiorno.

Il D.P.R. 1656/1965, oggi è sostituito dal DPR 54/2002, Art. 15. (Abrogazioni), comma 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

Il D.P.R. del 18 gennaio 2002, n. 54, Art. 3 (Diritto al soggiorno), comma 3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

Il D.P.R. del 18 gennaio 2002, n. 54, Art. 5 (Richiesta della carta di soggiorno), comma 4. con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:

il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta' inferiore agli anni diciotto;

i figli di maggiore eta' a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.



Applicazioni:

Dall’analisi dettagliata dei decreti di legge citati emerge quanto segue:

I familiari di cittadini italiani e dei loro coniugi, qualsiasi sia la loro nazionalità, compresi genitori e figli di maggiore età, propri o del proprio coniuge e che siano a carico dello stesso, senza altre limitazioni, hanno diritto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.

I familiari di cittadini italiani e del loro coniuge, qualsiasi sia la loro nazionalità, hanno diritto alla carta di soggiorno (CdS) se entrati per ricongiungimento con il cittadino italiano.

Nota: restano comunque valide le limitazioni di accesso per comprovata pericolosità per lo Stato italiano nei confronti del cittadino straniero, che ne impedirebbero l’ingresso ed il soggiorno sia in materia di ordine pubblico sia sanitario, motivo unico per cui i cittadini di Paesi terzi sono comunque soggetti al rilascio del visto di ingresso.



Esempi pratici:

Il coniuge del cittadino italiano, che sia cittadino di Paese terzo, ha diritto al rilascio immediato della Carta di Soggiorno (CdS).

Dietro richiesta del cittadino italiano, i genitori del coniuge che sia cittadino di Paese terzo, possono essere ricongiunti nel territorio dello Stato italiano senza dover richiedere il nulla osta alla questura.

Su richiesta del cittadino italiano, i figli minori o di maggiore età del coniuge di paese terzo, possono essere ricongiunti senza nessun nulla osta della questura, con il consenso dell’altro genitore o dimostrando la sua assenza.



Carta di Soggiorno:

La Carta di Soggiorno (CdS) è un documento rilasciato dal Questore che consente ad un cittadino di Paese terzo di soggiornare all’interno del territorio italiano ed ivi entrare ed uscire con condizioni simili a quelle di un cittadino italiano. La CdS consente inoltre l’ingresso nello spazio Scenghen senza bisogno del visto per periodi non superiori a 3 mesi.

La CdS può essere di due tipologie, la prima a tempo indeterminato (di seguito CdSe), la seconda valida per un periodo di 5 anni e rinnovabile a tempo indeterminato (di seguito CdSc). La CdSe viene rilasciata ai cittadini extracomunitari che dimostrino la loro permanenza sul territorio per un periodo di tempo superiore a 6 anni; accade che la stessa CdSe venga rilasciata erroneamente a cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini italiani, i quali hanno invece diritto alla CdSc. I familiari extracomunitari che siano familiari di cittadini italiani, in quanto tali, ereditano tutti i diritti dei cittadini comunitari.

La CdSc può essere revocata solo per motivi gravi, pertanto la distinzione tra CdSe e CdSc non è solo accademica ed è importante che ai soggetti interessati venga rilasciata l’esatta tipologia.



Esempio pratici:

ricongiungimento dei suoceri minori di 65 anni con altri figli nel paese di origine;



La richiesta di ricongiungimento deve essere fatta dal cittadino italiano direttamente al consolato italiano del paese terzo dei suoceri, dovranno essere presentati i seguenti documenti:



Modulo di domanda visto (richiedere Visto Nazionale tipo D valevole 365 giorni ingressi multipli);

Dichiarazione del cittadino italiano che desidera ricongiungere i suoceri;

Foto

Copia del CdS/PdS del coniuge del cittadino italiano

Fotocopia del passaporto dei suoceri

Fotocopia del documento di identità del cittadino italiano

Estratto dell’atto di matrimonio del cittadino italiano

Certificato di nascita con generalità del coniuge del cittadino italiano



Il visto deve essere rilasciato nella stessa giornata o comunque entro pochi giorni dalla data di richiesta, come previsto dalle disposizioni del MAE in conseguenza delle disposizioni europee.



Le norme di attuazione del D.P.R. 54/2002:

Voglio sottolineare il fatto che ad oggi non sono state ancora rilasciate le norme di attuazione relative al D.P.R. 54/2002, questo comporta l’attuazione della precedente disposizione del D.P.R. 1656/1965 con la quale non è consentito il ricongiungimento con i fratelli e le sorelle anche per il cittadino italiano.



Terminologia:

Cittadino comunitario: Persona che detiene la cittadinanza di un paese dell’ Unione Europea;

Cittadino di paese terzo: Persona che non detiene la cittadinanza di un paese dell’ Unione Europea;

Visto: targhetta adesiva da applicare sul passaporto del cittadino di paese terzo che autorizza quest’ultimo all’ingresso sul territorio di un paese dell’Unione Europea.

Permesso di soggiorno: Documento che dimostra la facoltà di un cittadino di paese terzo al soggiorno sul territorio nazionale per un periodo limitato di tempo e con alcune limitazioni rispetto al cittadino comunitario:

Carta di soggiorno: Documento che dimostra la facoltà di un cittadino di paese terzo (oppure di un cittadino comunitario cittadino di un altro stato membro dell’UE rispetto allo stato emettente la carta di soggiorno) al soggiorno sul territorio nazionale per un periodo prolungato o illimitato di tempo con parità di diritto rispetto ai cittadini comunitari;

Cittadino regolarmente soggiornante: Cittadino di paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno:

Ricongiungimento: procedura amministrativa con la quale la famiglia straniera di un residente in Italia (comunitario o di paese terzo) appunto si ricongiunge con quest’ultimo trasferendosi sul territorio nazionale;
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Re: Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi andrey il sabato 6 febbraio 2010, 16:17

salve
in sintesi puo' ottenere per diritto ed anche priorità in confronto agli altri,dovrebbero rilasciarlo anche senza prenotare appuntamento.
certificato di nascita che comprovi il rapporto di parentela tradotto e apostillato.+
1. formulario di richiesta di visto (cliccare qui)
2. fotografia recente
3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
4. dichiarazione resa dal cittadino della U.E. o dello Spazio Economico Europeo, corredata da un suo documento di identità, con la quale richieda la presenza in Italia del familiare e che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. atti di stato civile od idonea documentazione amministrativa che attesti il legame di parentela(certificato prima descritto)
6. in caso di figli minori, consenso al rilascio del visto sottoscritto dall’altro genitore

visto turistico per visita familiare a cittadina italiana

oppure
visto per ricongiungimento familiare

dls 30/2007

familiari di cittadini italiani art 2
art 10 se vuole fare la carta di soggiorno
fatta la cds di 5 anni puo' entrare ed uscire per tutta la sua validità.
le assenze per motivi di studio non incidono sulla validità della cds
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Re: Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi andbod il martedì 16 febbraio 2010, 6:23

Permettimi di aggiungere che se la figlia e' maggiorenne per il visto di ricongiungimento famigliare, oltre ai documenti gia' indicati negli altri post, al Consolato richiederanno anche :

- Stato di famiglia Ucraino tradotto in lingua italiana (per vedere quali sono i parenti stretti)
- Certificato per cui si e' inabili al lavoro o si e' disoccupati (rilasciato dall'Ufficio del lavoro e non dal JEK) tradotto in lingua italiana
- Certificato che dimostri che non ha parenti stretti in grado di mantenerla in Ucraina (se vive con il fratello anche il fratello deve presentare certificato per cui e' inabile al lavoro o disoccupato oppure che e' spostato) tradotto in lingua italiana
- Versamenti in denaro effettuati regolarmente, almeno 6 mesi di ricevute WU o similiari per almeno 200/300 euro al mese per dimostrare che la figlia e' a carico

Se invece l'intenzione e' quella di farla venire in Italia per solo due settimane puoi seguire la strada del visto turistico con lettera di invito. La domanda va presentata al Visa center e questo e' l'elenco dei documenti necessari :

http://www.italyvac-ua.com/tourism.aspx

Nel caso in cui venga rifiutata la richiesta di visto turistico la madre puo' sempre scrivere al Consolato Italiano chiedendo di riconsiderare il rifiuto indicando chiaramente che, avendo la persona invitata tutti i diritti per ottenere il ricongiungimento famigliare ai sensi del dls 30/2007 art.2, essendo figlia di cittadina Italiana, in difetto sara' costretta a richiedere il visto per ricongiungimento famigliare.

L'eventuale rifiuto del visto per turismo non preclude la possibilita' di richiedere un visto per ricongiungimento mentre crea sicuramente problemi la richiesta di eventuali visti in altri paesi Schengen.
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Re: Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi andrey il martedì 16 febbraio 2010, 13:29

scusa la precisazione

in base al dls 30/2007 sono ricongiungibili i figli fino a 21 anni senza dimostrazione di essere a carico

oltre 21 anni si deve come hai detto tu dimostrare che sono a carico con spedizione denaro
e se è richiesto anche con la documentazione che si è studenti o disoccupati(se prassi delle ambasciate, ma non previste nel decreto 30/2007 che richiede la dimostrazione di essere a carico fino a qualche mese fà con invio di denaro)

non c'entra niente se qualche parente ti po' mantenere questo riguarda i cittadini extra ue altra normativa
non i familiari di cittadini ue/italiani.
la normativa prevede per i soli genitori e figli ultra 21 anni lo status di familiari carico.


giusto fare le ricevute di spedizione denaro documentabili

tralasciamo l'art 3 perchè si complicherebbe la info
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Re: Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi andbod il martedì 16 febbraio 2010, 18:15

Assolutamente corretto, mi sono sbagliato, non maggiorenni ma oltre i 21 anni di eta'.

Confermo invece che purtroppo il Consolato di Kyiv richiede i documenti che dimostrino che non si hanno parenti che ti possono mantenere o che si e' invalidi al 100%, ho seguito personalmente la richiesta di visto per ricongiungimento di due amici che hanno presentato la domanda uno a Gennaio e uno la scorsa settimana.

Come gia' detto in un post precedente ritengo questa richiesta assolutamente non corretta e non corrispondente alla normativa in vigore ma purtroppo la realta' e' questa.

Ho parlato personale con il responsabile dell'Ufficio visti che mi ha confermato che questa e' la prassi del Consolato, volendo si puo' ovviamente presentare la domanda, averla rifiutata e poi interessare il SOLVIT e eventualmente ricorrere contro la decisione del Consolato.
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Re: Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi andrey il mercoledì 17 febbraio 2010, 12:48

andbod ha scritto:Confermo invece che purtroppo il Consolato di Kyiv richiede i documenti che dimostrino che non si hanno parenti che ti possono mantenere o che si e' invalidi al 100%, ho seguito personalmente la richiesta di visto per ricongiungimento di due amici che hanno presentato la domanda uno a Gennaio e uno la scorsa settimana.


scusa ma questo riguarda ricongiungimento tra cittadini extra ue residenti in italia

non con familiari di cittadini ue come nel caso di questo post(familiare extra ue di cittadina italiana)
altra legge
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Re: Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi andrey il mercoledì 17 febbraio 2010, 21:08

si andbod mi ricordavo anche io di un tuo precedente post questo
ricongiungimento-con-figlio-a-maggiore-di-anni-21-t1777.html

ti domando se non è stato sufficiente il certificato di disoccupazione o di status studente per i figli ultra 21enni di cittadino italiano/ue.( :?: ?????)

l'altra documentazione è del tutto fuori norma.

Sono figli di cittadina italiana in questo caso o familiari di cittadino italiano in altra ipotesi.stop

fino ad agosto no problem in vari casi che conosco
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Re: Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi andrey il mercoledì 17 febbraio 2010, 21:34

anche il sito del MAE(ministero esteri) rimanda al dls 30/2007(faq)

Per il ricongiungimento con familiari di cittadini italiani o comunitari si rimanda all’art.2 del decreto legislativo n.30 del 6 febbraio 2007.

La documentazione necessaria per la richiesta del visto di ricongiungimento familiare o familiare al seguito di cittadino italiano o comunitario residente in Italia è la seguente:

* formulario di richiesta di visto;
* fotografia recente;
* documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
* dichiarazione resa dal cittadino italiano o U.E. , corredata da un suo documento di identità, con la quale richieda la presenza in Italia del familiare e che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
* atti di stato civile od idonea documentazione amministrativa che attesti il legame di parentela;
* in caso di figli minori, consenso al rilascio del visto sottoscritto dall’altro genitore.

quindi l'unica richiesta per genitori e figli ultra 21 enni è la dimostrazione di essere a carico invio denaro al massimo status di studenti o disoccupati.

in caso di problemi non previsti dalla legge non rimane che il visto turistico e poi richiedere la cds in questura

la legge italiana prevede l'obbligo per i genitori di mantenere i figli e i figli di mantenere i genitori.
ultimamente c'è stata una sentenza della cassazione che obbliga i genitori a mantenere un figlio quasi 40 enne all'università :mrgreen:
solo in caso manchi o l'uno o l'altro viene ricercato altro familiare
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Re: Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi andbod il giovedì 18 febbraio 2010, 5:16

Purtroppo ti confermo che la documentazione elencata non e' stata sufficiente per ben due casi distinti, entrambe i cittadini Ucraini figli di cittadini Italiani (madre naturale) maggiori di 21 anni.

Conoscendo le difficolta' che a volte insorgono nella presentazione delle domande le due persone che ho aiutato a preparare la documentazione erano munite di copia della Legge 30/2007, direttiva europea 2004/38/CE, stampa della risposta del MAE a email di richiesta relativa alla documentazione da presentare, stampa elenco documentazione da presentare estratta sia dal MAE che dal sito dell'Ambasciata italiana a Kyiv.

In un caso l'impiegata, Ucraina, non ha voluto sentire ragioni e ha addirittura rifiutato di prendere in carico la pratica, fatto estremamente grave. All'insistenza da parte di chi presentava la pratica che, su mio consiglio, ha miniciatto di sporgere denuncia penale e ha chiesto l'intervento del carabiniere di turno per prendere le generalita' di chi rifiutava un diritto, e' stato richiesto l'intervento del responsabile dell'ufficio visti che invece e' stato molto gentile, ha spiegato che poteva/doveva accettare la pratica in caso di richiesta ma che avrebbe rifiutato la richiesta e che quindi sarebbe stato molto piu' semplice produrre i certificati mancanti.

Non so dirti se sono stati entrambe "sfortunati" a trovare un responsabile di turno che non conosce la normativa ed un'impiegata scortese e se abbiano sbagliato a non voler comunque presentare la documentazione prevista per Legge. Per completezza di informazione una volta presentata la documentazione completa hanno ottenuto il visto.
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Re: Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi andrey il giovedì 18 febbraio 2010, 10:24

vorrei sapere due cose:
Per documentare il carico dei figli i tuoi amici hanno portato:
certificato di disoccupazione o studente
invio soldi da italia
e per documentare che non hanno chi li puo' mantenere??

seconda domanda forse superflua:
si sono presentati allo sportello per cittadini ue???
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Re: Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi andbod il giovedì 18 febbraio 2010, 18:52

Per documentare il carico hanno portato le ricevute degli ultimi 6 mesi di western union inviate dall'Italia dalla madre e un certificato di disoccupazione predisposto dall'ufficio locale del lavoro in cui e' indicato che sono disoccupati l'uno da 6 mesi, l'altro da quasi un anno, quest'ultimo documento tradotto da traduttore certificato ma non legalizzato in quanto non e' stata richiesta la legalizzazione da parte del Consolato.

Per documentare che non hanno parenti che li possono mantenere in Ucraina hanno presentato uno stato di famiglia, l'elenco rilasciato dal Jek con i residenti presso l'appartamento in cui vivono e, in un caso, il certificato di matrimonio della sorella, nell'altro il certificato di disoccupazione del fratello. L'elenco dei documenti necessario e' stato indicati direttamente da parte del Consolato.

La situazione di una di queste persone era veramente al limite della sopravvivenza in quanto ha ricevuto lo sfratto esecutivo (e in Ucraina significa trovarsi cambiata la serratura di casa), era senza soldi, la stessa madre in Italia non versava in condizioni economiche delle migliori e riusciva giusto ad inviare ogni mese 150/200 Euro. In questa situazione si e' dovuto sobbarcare il costo di due viaggi A/R verso Kyiv e un mese e mezzo (per via dei tempi necessari ad avere i certificati) di spese aggiuntive. La madre era veramente disperata.

Si sono presentati direttamente al Consolato senza appuntamento e senza fare la coda e hanno presentato la documentazione allo sportello visti. Sinceramente non so se esiste piu' di uno sportello all'interno del Consolato (non ero con loro durante la presentazione della domanda) ma al momento della presentazione hanno esplicitamente fatto presente che richiedevano il ricongiungimento con cittadino italiano e mostrato copia delle varie leggi.
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Re: Ingresso di figlio di ucraina-italiana

Messaggiodi andrey il giovedì 18 febbraio 2010, 19:03

douge diacuiu

lo sportello dei familiari dei cittadini italiani almeno fino ad agosto era diverso dagli altri.
appena entrati si và sulla destra e si scende delle scale mentre per gli altri è l'ufficio immediatamente di fronte all'entrata.
come la prassi documentale bene perlomeno che abbiano rispettato la priorità ovvero niente appuntamento
ti ringrazio delle info.

credo cambieranno solo quando troveranno qualche osso duro.
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