di Luca il giovedì 7 ottobre 2010, 23:49
La domanda formulata da shock, mi da lo spunto per segnalare a tutti una importante e recentissima decisione della seconda sezione della Corte di Cassazione proprio in tema di familiare extracomunitario di cittadino italiano.
In realtà non è vero che il cittadino extracomunitario che entra in Italia come familiare al seguito di cittadino deve fare richiesta di CDS (shock ha parlato di permesso di soggiorno, ma non è esatto) negli otto giorni.
Deve fare la dichiarazione di presenza presso la Questura della località i cui soggiorna (se l'extracomunitario arriva da un Paese Schenghen), mentre ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2007 art. 1: "lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio".
L'obbligo della richiesta della CDS scatta decorsi i tre mesi.
Sul punto la sentenza di cui ho parlato ha affermato che: "il “familiare”- coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell’Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno “informale”, è tenuto a richiedere la Carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 e sino al momento in cui non ottenga detto titolo la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare (artt. 19, comma 2, lett. C, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 28 del d.P.R. n. 394 del 1999), nonché ai fini della concessione e del mantenimento del titolo di soggiorno per coniugio, è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva" (Cass. sez. I, n. 17346 del 23 luglio 2010).
E' un principio decisamente rilevante, in quanto si afferma che successivamente all'ingresso dell'extracomunitario familiare di cittadino e fino all'ottenimento della CDS la sua condizione resta regolata dal Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998).