di Luca il mercoledì 12 maggio 2010, 16:22
Ciao, non ti tedio con inutili disquisizioni di carattere giuridico e vado direttamente al punto.
La materia è disciplinata dalla L. 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e dal DPR, attuativo del 12 ottobre 1993 n. 572.
Uno dei modi di acquisto automatico della cittadinanza italiana è il cosiddetto jus sanguinis, in virtù del quale il figlio di cittadino o cittadina italiano/a è automaticamente cittadino del nostro Paese (ovunque avvenga la sua nascita).
La cittadinanza italiana si acquisisce, poi, (sempre automaticamente) per nascita sul territorio italiano(ius soli), se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano.
Ma l'acquiszione automatica può avvenire altresì per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona ed infine per adozione durante la minore età della persona.
La cittadinanza italiana può acquisirsi anche su domanda, ma su quest'aspetto non mi dilungo.
Quindi tuo figlio (a prescindere da dove nasca o dal fatto che siate o meno sposati) sarà un cittadino italiano.
Io non conosco le norme sull'acquisto della cittadinanza ucraina e, quindi, ti invito a rivolgerti ad un esperto che te le illustri.
Posso, però, dirti che l'ordinamento ucraino, contrariamente a quello italiano, non ammette la doppia cittadinanza.
Questo vuol dire in parolo semplici che per lo Stato italiano nulla osta a che un soggetto sia contemporaneamente proprio cittadino e cittadino di un altro Paese (in realtà ci sono delle eccezioni), ma ciò non è possibile in base alle leggi ucraine, che impongono di optare in esclusiva per una delle due cittadinanze.
Tale scelta, però, viene ovviamente richiesta al raggiungimento della maggiore età.
Saluti.
Luca