ASSEGNI PER LA MATERNITÀ
La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno), che si trovino in una delle seguenti situazioni.
L'assegno dello Stato, è previsto per la madre che:
1. ha un rapporto di lavoro in essere e una qualsiasi forma di tutela per la maternità e abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento).
2. si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
3. precedentemente ha avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).
La domanda va presentata agli uffici Inps più vicini al domicilio della madre. Il modulo è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto
http://www.inps.it, nella sezione “moduli”.
L'assegno dei Comuni è concesso alle madri il cui reddito familiare non supera il tetto previsto dall'ISE (per il 2008 è di 31.223,51 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio comune di residenza.
vedi fonte INPS a
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saluti
